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L’Associazione Italiana del Diritto dell’Energia (AIDEN) è stata costituita a Milano in data 21 luglio 2015 su iniziativa dei suoi soci fondatori, prof. Natalino Irti (Presidente), prof.ssa Laura Ammannati, prof. Nicola Bassi, avv. Piergiuseppe Biandrino, prof. Eugenio Bruti Liberati, avv. Mario Bucello, avv. Marinella De Focatiis (Segretario), prof. Giulio Napolitano, prof. Pippo Ranci, avv. Francesco Sclafani, dr. Dario Simeoli, prof. Bruno Tonoletti, prof. Aldo Travi, avv. Eugenio Vaccari.

Obiettivo di AIDEN è promuovere in modo multidisciplinare la riflessione sul diritto dell'energia in Italia e all'estero, migliorando la conoscenza di questo settore del diritto e favorendo, in collaborazione con associazioni analoghe costituite in altri Paesi europei, momenti di incontro e di coordinamento tra studiosi, magistrati, operatori del settore. AIDEN si attiene, nella sua attività, a criteri di rigorosa indipendenza rispetto ad ogni interesse economico.

A tal fine l'associazione partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali, promuove la costituzione di commissioni di studi, cura pubblicazioni d’interesse nazionale ed internazionale, conferisce premi e borse di studio e realizza ogni altra attività reputata utile per la conoscenza e lo sviluppo del diritto dell’energia.
L’Associazione è nata ispirandosi all’esperienza dell’Associazione francese “Afden” che da alcuni anni sta svolgendo un’importante attività  per la conoscenza e la diffusione del diritto dell’energia.

Statuto

Articolo 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana di Diritto dell'Energia (AIDEN)" (in seguito "l'Associazione").
Articolo 2 - Finalità
L'Associazione si propone di promuovere in modo multidisciplinare la riflessione sul diritto dell'energia in Italia e all'estero e di migliorare la conoscenza e lo sviluppo di questo settore del diritto. A tal fine l'associazione favorisce lo svolgimento di attività di interesse giuridico anche con indagini di politica legislativa,
partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali, promuove la costituzione di commissioni di studi, cura pubblicazioni d'interesse nazionale ed internazionale, conferisce premi e borse di studio e realizza ogni altra attività reputata utile per la conoscenza e lo sviluppo del diritto dell'energia.
L'associazione nella sua attività si attiene a criteri di rigorosa indipendenza rispetto ad ogni interesse economico.
Articolo 3 - Sede
La sede dell'Associazione è a Milano, Via Serbelloni, 7.
Articolo 4 - Durata
L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.
Articolo 5 - Soci
5.1 Categorie di soci
I soci dell'Associazione sono persone fisiche.
L'associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
- I soci fondatori sono i soci che hanno costituito l'associazione e quelli nominati ai sensi del successivo articolo 5.2;
- I soci ordinari sono persone che operano nel settore del diritto dell'energia e che sono interessate alle attività promosse dall'Associazione.
- I soci onorari sono persone che abbiano conferito lustro al settore della ricerca nel campo del diritto dell'energia, la cui partecipazione ai lavori dell'Associazione è utile per promuovere la realizzazione dei suoi obiettivi. Essi partecipano all'Associazione senza obbligo di pagamento della quota di iscrizione e senza diritti amministrativi.
L'appartenenza ad altre associazioni aventi scopi analoghi non preclude l'iscrizione all'associazione.
5.2 Ammissione dei soci
Possono essere iscritti all'associazione, in qualità di soci ordinari, persone che operano nel settore del diritto dell'energia o che svolgano attività di studio e di ricerca su tematiche di spiccato interesse per il settore.
Il Consiglio, sulla base dell'esperienza maturata dall'aspirante e del suo curriculum vitae, delibera sull'accoglimento o il rigetto della domanda. Per la validità della delibera di ammissione è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
Il titolo di socio onorario è conferito dal Consiglio con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.
La qualifica di socio fondatore potrà essere conferita con delibera del Consiglio, adottata con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto, a singoli soci ordinari che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'attività associativa.
5.3 Recesso ed esclusione del socio
I soci sono liberi di recedere dall'Associazione, ai sensi dell'art. 24 cod. civ. Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato pagamento delle quote associative. Il socio moroso da due anni è invitato ad effettuare i versamenti dovuti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi invano sessanta giorni dall'invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Consiglio direttivo;
b) la sussistenza di gravi motivi.
L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo con delibera motivata e ratificata dall'Assemblea. Il socio, prima della deliberazione del Consiglio, è invitato a presentare le proprie difese. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato a mezzo lettera raccomandata A/R.
Articolo 6 - Organi
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) l'Ufficio di Segreteria
e) il Tesoriere.
Articolo 7 - Assemblea
L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all'associazione e si riunisce almeno una volta all'anno.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, con ordine del giorno comunicato ai soci, all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato, con almeno quindici giorni di preavviso.
La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione e può essere inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
L'Assemblea indica le linee direttive generali dell'attività annuale, elegge al suo interno i membri del Consiglio direttivo ai sensi del successivo art. 8.1., determina l'ammontare delle quote associative, delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione ad essa riservata dallo Statuto.
Ai fini della partecipazione all'assemblea, ogni socio può delegare un altro socio; ogni socio presente può essere destinatario al massimo di cinque deleghe.
L'Assemblea è validamente costituita se almeno un quinto dei soci è presente o rappresentato, salvi i casi di modifica dello Statuto o di azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio direttivo nei quali è necessaria la presenza di un terzo dei soci.
Ogni deliberazione è presa a maggioranza ad eccezione di quanto previsto dalla legge o dal presente statuto.
Il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale non è ammesso a partecipare all'assemblea.
Articolo 8 - Consiglio Direttivo 
8.1 Composizione
Il Consiglio dell'Associazione (il “Consiglio”) è composto:
- dai soci fondatori;
- da soci eletti tra i soci ordinari, fino ad un massimo di cinque.
Le candidature dei soci ordinari devono essere comunicate al Consiglio almeno otto giorni prima della data della Assemblea.
In assenza di sufficienti candidature, possono essere accettate candidature anche se presentate dopo la scadenza di tale termine.
Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Il Consiglio direttivo nomina, con la maggioranza degli aventi diritto, fra i propri membri, il Presidente, il Segretario, l'Ufficio di Segreteria e, se del caso, uno o due Vicepresidenti.
Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni. Alla scadenza del triennio il Consiglio direttivo svolge le proprie funzioni fino alla successiva riunione dell'Assemblea.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Se non disposto diversamente, ogni delibera è presa a maggioranza dei partecipanti.
Il Consiglio si riunisce anche mediante videoconferenza e audioconferenza.
8.2 Funzionamento
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente ed è riportato su tutte le convocazioni.
Il Consiglio delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri. Non è ammessa la delega.
Il Consiglio può chiedere a uno o più soci o a esperti esterni di intervenire alle sue sedute, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno, con esclusione di ogni partecipazione alle attività deliberative.
La partecipazione dei membri del Consiglio alla sedute non dà titolo ad alcun compenso, né ad alcun rimborso delle spese.
8.3 Poteri
Spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, l'attuazione delle deliberazioni assembleari e l'esercizio delle altre funzioni ad esso riservate dallo Statuto. Spetta altresì al Consiglio la redazione e l'approvazione annuale dei rendiconti di gestione, con delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto.
Il Consiglio definisce gli orientamenti generali dell'Associazione e garantisce la conformità dell'attività dell'Associazione con i suoi obiettivi statutari. Elabora annualmente un programma delle iniziative dell'Associazione e vigila sulla sua attuazione.
Il Consiglio può adottare un regolamento interno che disciplini i diversi profili dell'attività sociale non trattati dallo statuto, compresi quelli relativi alla gestione interna dell'associazione. Tale regolamento è comunicato all'Assemblea generale nella sua prima convocazione successiva.
Articolo 9 - Ufficio di segreteria
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno i membri dell'Ufficio di Segreteria.
L'ufficio di segreteria verifica la regolarità della gestione finanziaria dell'associazione e il corretto svolgimento delle sue attività coadiuvando gli altri organi nella gestione ordinaria della associazione.
Articolo 10 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione.
E' responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio e dell'ufficio di segreteria e garantisce il regolare funzionamento dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, dal Vicepresidente più anziano in caso di presenza di due Vicepresidenti, o, in caso di mancanza di tale carica, dal consigliere più anziano.
Articolo 11 - Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e svolge ogni attività inerente all'ordinaria amministrazione.
Redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di segreteria.
E' designato dal Consiglio dell'Associazione e rimane in carica tre anni, salvo rinnovo.
Articolo 12 - Tesoriere
Il tesoriere dell'Associazione è responsabile della gestione contabile e finanziaria dell'Associazione, cura la riscossione delle quote associative e delle altre entrate dell'Associazione ed effettua i pagamenti sotto il controllo del Presidente.
Cura la contabilità di tutte le operazioni e rende conto dei suoi risultati al Consiglio e all'Assemblea.
L'Associazione è titolare di un proprio conto corrente, su cui opera il tesoriere. Il tesoriere è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per tre anni.
Articolo 13 - Patrimonio e organizzazione finanziaria
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi degli associati nonché da ogni altro provento ad essa destinato da soggetti privati o pubblici.
Nel caso di contributi erogati da persone fisiche diverse dai soci, o da persone giuridiche che operano nel settore energetico, il Consiglio deve verificare l'osservanza delle seguenti condizioni:
- l'accettazione del contributo non deve condizionare in alcun modo l'indipendenza dell'Associazione;
- l'accettazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione, deliberata dal Consiglio, che deve determinare in particolare le modalità con le quali sarà data notizia della provenienza del contributo dal soggetto che lo ha erogato;
- il soggetto che eroga il contributo ha diritto di ricevere informazioni dall'Associazione, in qualsiasi momento, sulla destinazione del contributo.
L'associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, provvedendo alla sua registrazione. Ottenuta l'esclusiva, il consiglio direttivo può consentire l'utilizzo del logo, compatibilmente con le finalità dell'associazione, se tale uso è richiesto per iniziative promosse da Università, enti culturali, di ricerca o di provata tradizione, istituzioni giudiziarie e professionali.
Articolo 14 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'associazione, che può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività analoga, scelta dall'assemblea che delibera lo scioglimento.
Articolo 16
Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge in tema di associazioni.


Pier Giuseppe Biandrino
Marina Sabrina De Focatiis
Aldo Travi
Eugenio Bruti Liberat
i
Francesco Sclafani
Mario Bucello
Dario Simeol
i
Nicola Bass
i
Bruno Tonolett
i

Soci fondatori

Sono i soci che hanno costituito l’Associazione e quelli nominati con delibera del Consiglio, adottata con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto, per aver contribuito in modo particolare allo sviluppo dell’attività associativa.

Soci onorari

Sono persone nominate dal consiglio con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto che hanno conferito lustro al settore della ricerca nel campo del diritto dell'energia e la cui partecipazione ai lavori dell'associazione è utile per promuovere la realizzazione dei suoi obiettivi.


Soci

Sono le persone che operano nel settore del diritto dell'energia e che sono interessate alle attività promosse dall'associazione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono essere iscritti all'Associazione, in qualità di soci ordinari, persone che operano nel settore del diritto dell'energia o che svolgano attività di studio e di ricerca su tematiche di spiccato interesse per il settore.

Il Consiglio, sulla base dell’esperienza maturata dall’aspirante e del suo curriculum vitae, delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto

Organi sociali